12 febbraio 2024

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 dicembre 2023 inerente revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto entrerà in vigore dall’11 febbraio 2024

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM del 22 dicembre 2023 inerente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Con il decreto, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso, con le seguenti definizioni:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

                   Requisiti di accesso 

  1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto  possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo  livello,  specialistica,  magistrale,  magistrale  a  ciclo unico) o di diploma  accademico (di  previgente  ordinamento, di I livello, di II  livello)  e  tramite  corsi  singoli  universitari  o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA  conseguiti  tramite la Tesi di laurea o di diploma accademico.

 2. Coloro che, in possesso di laurea o  di  diploma  accademico  di previgente ordinamento, devono  integrare,  se  necessario,  il  loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualita' richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di  12  CFU  o  CFA,  con  la  stessa denominazione  o  con  la  denominazione  a  essa  rapportabile  come definita dall'Autorita' accademica e sempre nei corrispondenti SSD  o SAD  previsti  per  le  lauree  o  i  diplomi  accademici  di  nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale e' sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

La tabella A/1  individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

La tabella A individua le classi di concorso: denominazione titoli di accesso e insegnamenti relativi  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/10/24A00733/SG 


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