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sabato 13 gennaio 2018

Dal 13 gennaio 2018 visite fiscali con controlli sistematici e a ripetizione, soprattutto a ridosso dei giorni di riposo o in prossimità delle giornate festive


Dal 13 gennaio 2018 sono in vigore le nuove disposizioni per le visite fiscali dovute a malattia, contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017 (cosiddetto decreto Madia), pubblicato in G.U. (Serie Generale- n.302 del 29-12-2017).

Di seguito gli aspetti principali del decreto.

► La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall´INPS (art. 1).

► Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2).

► Le fasce orarie di reperibilità non sono state modificate e restano fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L´obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (art. 3).

► Sono esclusi dall´obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l´assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all´ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; 
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (art. 4).

► Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall´INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5).

► La variazione dell´indirizzo di reperibilità deve essere comunicata dal dipendente all´amministrazione presso cui presta servizio (art. 6).

► In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all´indirizzo indicato: 
- è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l´ha richiesta; 
- il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio (art. 7).

► Qualora il dipendente non accetti l´esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che: 
- deve eccepire il dissenso seduta stante
- il dissenso deve essere sottoscritto dal dipendente; 
- deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8).

► Ai fini del rientro anticipato dal lavoro, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo (art. 9).